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Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Com’è noto, i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (allegato 2) di cui al decreto del Ministrodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità relative all’iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell’ambito della loro esclusiva competenza. Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07. E’ bene evidenziare che tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottati con 8 l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (pubblicata nel sito di questo Ministero www.istruzione.it - riforma della scuola secondaria superiore-) .
Il suddetto regime di sussidiarietà trova attuazione attraverso le due seguenti tipologie:
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale di cui all’allegato 2 a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. A questo fine gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a prendere immediato contatto con i competenti Assessorati delle Regioni per conoscere le determinazioni assunte a riguardo al fine di stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle linee guida.
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Tale tipologia può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale caso possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L’iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure operative da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno.
I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto. In ogni caso, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall’a.s. 2009/2010.
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